LOTTERIA ISTANTANEA

PROCEDURA PER FUORI SERVIZIO SUPERIORE A 12 GIORNI

PROCEDURA PER CAMBIO ORA

DOPO LA CHIUSURA FISCALE

CORRISPETTIVI TELEMATICI INVIATI IN RITARDO


Vi segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate inviera' agli Esercenti interessati una comunicazione contenete i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici che risultano essere stati trasmessi in ritardo rispetto ai termini consentiti. In particolare, per quanto riguarda l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti, l'Agenzia delle entrate rendera' disponibili i seguenti dati che costituiranno informazione di una "presunta anomalia":

1) Numero degli invii trasmessi in ritardo;
2) ID Invio;
3) Matricola dispositivo;
4) Data di rilevazione;
5) Data di trasmissione.

L'esercente, eventualmente valendosi dell'opera professionale del proprio consulente, dovra' verificare la correttezza o meno dei dati che gli sono stati messi a disposizione e:

a)         ove non li ritenga corretti (e quindi ritenga non sussistente il ritardo nella trasmissione), potra' richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia;
b)         ove invece li ritenga corretti (e quindi ritenga sussistente il ritardo nella trasmissione), potra' regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (c.d. "ravvedimento").

E' importante quindi, qualora riceviate dall'Agenzia delle Entrate tale comunicazione,
effettuare un tempestivo esame delle presunte violazioni al fine di segnalare eventuali fatti
e/o circostanze che possano escludere la pretesa violazione ovvero, in caso contrario,
possano consentire di beneficiare della riduzione delle sanzioni previste.


Termini consentiti:

Si ricorda in proposito che i termini consentiti dalla normativa vigente sono:
a)         per i corrispettivi giornalieri, dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 2, comma 6 ter, primo periodo, del D. Lgs. n. 127/2015).
b)         per le fatture emesse in via “ordinariaâ€, dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 1, primo periodo del DPR n. 633/1972);
c)         per le fatture emesse in via “differitaâ€, il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (art. 21, comma 1, secondo periodo, lettera a) del DPR n. 633/1972);
d)         per altre particolari ipotesi di fatturazione, i termini previsti dalle specifiche normative;

CAMBIO STATO INATTIVITA'


Nuovo obbligo di effettuare il CAMBIO STATO del dispositivo in "FUORI SERVIZIO" in caso di periodo di inattivita' superiore a 12 giorni. Finora, in caso di periodo di inattivita' del dispositivo superiore a 12 giorni, effettuare il cambio di stato del dispositivo in "fuori servizio" costituiva per l'esercente una semplice (ma tuttavia consigliabile) facolta'. La nuova versione delle Specifiche tecniche ha invece reso obbligatorio tale adempimento. A tal fine e' irrilevante la causa che determina il periodo di inattivita' (attivita' stagionale, chiusura per ferie o altri eventi). Si ricorda peraltro che il ritorno del RT allo stato "in servizio" avviene automaticamente, alla ripresa dell'attivita', per effetto della prima trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

INVIO CORRISPETTIVI PER ATTIVITA' CON CHIUSURA OLTRE LA MEZZANOTTE


Con riferimento al corretto invio dei corrispettivi giornalieri tramite RT, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come indicato nelle Specifiche tecniche relative all'adempimento in esame, in caso di esercizio di un'attivita' con orario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno di apertura (ad esempio, bar / ristorante con orario 18.00 - 2.00), e' opportuno provvedere, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA e soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, ad una "prima chiusura di cassa" entro la mezzanotte, in modo tale che il sistema "attribuisca" ai corrispettivi oggetto di invio la data della giornata e non la data del giorno successivo (in cui si effettua l'operazione di chiusura del RT, al termine effettivo dell'attivita').

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